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Document 22010D0023
Decision of the EEA Joint Committee No 23/2010 of 12 March 2010 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2010, del 12 marzo 2010 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2010, del 12 marzo 2010 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 143 del 10.6.2010, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 23/2010
del 12 marzo 2010
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1). |
(2) |
La decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 (2) integra il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nell’accordo e abroga le direttive 96/3/Euratom, CECA, CE (4), 98/28/CE (5) e 2004/4/CE (6), rettifica nella GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92, a norma dell’accordo. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, le direttive 96/3/Euratom, CECA, CE, 98/28/CE e 2004/4/CE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tali decisioni non sono ancora state adottate. |
(4) |
Le direttive 96/3/Euratom, CECA, CE, 98/28/CE e 2004/4/CE devono quindi essere reintegrate nell’accordo. |
(5) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 54 j (soppresso) viene inserito il testo seguente: «31996 L 0003: direttiva 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42), modificata da:
|
2) |
dopo il punto 54zzzze (decisione 2008/654/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle direttive 96/3/Euratom, CECA, CE, 98/28/CE e 2004/4/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007, del 26 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (8). La presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.
(5) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 10.
(6) GU L 15 del 22.1.2004, pag. 25.
(7) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(8) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.