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Document 22010D0018
Decision of the EEA Joint Committee No 18/2010 of 1 March 2010 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010, del 1 °marzo 2010 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010, del 1 °marzo 2010 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 143 del 10.6.2010, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 18/2010
del 1o marzo 2010
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 (1). |
(2) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2010 del 29 gennaio 2010 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1019/2008, del 17 ottobre 2008, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d’identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano (9). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee (10). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (11). |
(12) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/337/CE della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all’identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (12). |
(13) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
(14) |
Per quanto riguarda il capitolo I dell’allegato I, la presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (14). |
(15) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli allegati I e II dell’accordo sono modificati come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 301/2008, (CE) n. 737/2008, (CE) n. 1019/2008, (CE) n. 1020/2008, (CE) n. 1021/2008, (CE) n. 1022/2008, (CE) n. 1023/2008, (CE) n. 1029/2008 e (CE) n. 1250/2008 e delle decisioni 2008/337/CE e 2008/654/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (15). Qualora non tutte le notifiche siano pervenute entro tale data, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE. La presente decisione si applica provvisoriamente dal 1o marzo 2010 fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 101 del 22.4.2010, pag. 1.
(2) GU L 101 del 22.4.2010, pag. 10.
(3) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85.
(4) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.
(5) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 7.
(6) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8.
(7) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 15.
(8) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 18.
(9) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 21.
(10) GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6.
(11) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31.
(12) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 33.
(13) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56.
(14) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.
(15) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Gli allegati I e II dell’accordo sono modificati come segue:
1. |
al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e al punto 135 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
al punto 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente: «, modificata da:
|
4. |
dopo il punto 143 (decisione 2006/28/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente punto:
|
5. |
dopo il punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente punto:
|
6. |
al punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente: «, modificato da:
|
7. |
al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I viene aggiunto il seguente trattino:
|
8. |
al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
9. |
al punto 55 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
10. |
al punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
11. |
dopo il punto 31o [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I viene aggiunto il seguente punto:
|
12. |
al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II viene aggiunto il seguente: «, modificato da:
|
13. |
al punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
14. |
dopo il punto 54zzzzd (direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II viene aggiunto il seguente punto:
|