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Document 22009D0117

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2009, del 22 ottobre 2009 , che modifica il protocollo 21 (sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) dell’accordo SEE

GU L 334 del 17.12.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/117(2)/oj

17.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2009

del 22 ottobre 2009

che modifica il protocollo 21 (sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 21 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2), rettificato nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (3). è stato integrato nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 e deve essere aggiunto come trattino al regolamento (CE) n. 802/2004.

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (4).

(5)

Il regolamento (CE) n. 802/2004 abroga il regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (5), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2 [Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione] dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo 21 dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32004 R 0802: Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9, modificato da:

32006 R 1792: Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),

32008 R 1033: Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione del 20 ottobre 2008 (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 802/2004, rettificato nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9, e (CE) n. 1033/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 ottobre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3.

(5)  GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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