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Document 22009D0058

Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2009, del 29 maggio 2009 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 232 del 3.9.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/58(2)/oj

3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2009

del 29 maggio 2009

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2009 del 24 aprile 2009 (1).

(2)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2009 del 17 marzo 2009 (2).

(3)

Occorre incorporare nell'accordo il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l’allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (5).

(6)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), già integrato nell’accordo, abroga le direttive del Consiglio 76/895/CEE (7), 86/362/CEE (8), 86/363/CEE (9) e 90/642/CEE (10), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(7)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:

«—

32008 R 0149: Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008 (GU L 58 dell’1.3.2008, pag. 1),

32008 R 0260: Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 31),

32008 R 0839: Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 (GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

Il testo dei punti 13 (Direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0149: Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008 (GU L 58 dell’1.3.2008, pag. 1),

32008 R 0260: Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 31),

32008 R 0839: Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 (GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 149/2008, (CE) n. 260/2008 e (CE) n. 839/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (11).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 19.

(2)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 19.

(3)  GU L 58 dell’1.3.2008, pag. 1.

(4)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 31.

(5)  GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1.

(6)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(7)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

(8)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(9)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(10)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(11)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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