Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0055

    Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2009, del 29 maggio 2009 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    GU L 232 del 3.9.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/55(2)/oj

    3.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 232/1


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 55/2009

    del 29 maggio 2009

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 41/2009 del 24 aprile 2009 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 289/2008 della Commissione, del 31 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (versione codificata) (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/220/CE della Commissione, del 12 marzo 2008, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/233/CE della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione del programma di eradicazione presentato da alcuni Stati membri (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/234/CE della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (7).

    (8)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/339/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica (8).

    (9)

    La decisione 2008/185/CE abroga la decisione 2001/618/CE della Commissione (9), che è integrata nell'accordo e dev’essere pertanto soppressa dallo stesso.

    (10)

    La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 289/2008 e 384/2008 e delle decisioni 2008/185/CE, 2008/220/CE, 2008/233/CE, 2008/234/CE e 2008/339/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (10).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 89 dell’1.4.2008, pag. 3.

    (3)  GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

    (5)  GU L 70 del 14.3.2008, pag. 9.

    (6)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 56.

    (7)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 58.

    (8)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 39.

    (9)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.

    (10)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

    1)

    Al punto 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32008 D 0339: Decisione 2008/339/CE della Commissione, del 25 aprile 2008 (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 39).»;

    2)

    al punto 40 [Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 è aggiunto il testo seguente:

    «modificata da:

    32008 R 0289: Regolamento (CE) n. 289/2008 della Commissione, del 31 marzo 2008 (GU L 89 dell’1.4.2008, pag. 3),

    32008 R 0384: Regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008 (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3).»;

    3)

    sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (Decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente trattino:

    «—

    32008 D 0220: Decisione 2008/220/CE della Commissione, del 12 marzo 2008 (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 9).»;

    4)

    il testo del punto 64 (Decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso;

    5)

    al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32008 D 0234: Decisione 2008/234/CE della Commissione, del 18 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 58).»;

    6)

    al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32008 D 0233: Decisione 2008/233/CE della Commissione, del 17 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 56).»;

    7)

    al punto 83 (Decisione 2007/846/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:

    «84.

    32008 D 0185: Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

    Questo atto non si applica all'Islanda.»


    Top