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Document 22009D0035
Decision of the EEA Joint Committee No 35/2009 of 17 March 2009 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 130 del 28.5.2009, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 35/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 875/2008 della Commissione, dell’8 settembre 2008, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1962/2006 (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 875/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve quindi essere soppresso dal medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Ai punti 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] e 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio], i paragrafi sulle disposizioni transitorie per la Bulgaria sono soppressi. |
2. |
Dopo il punto 64a [regolamento (CE) n. 2408/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 875/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 52.
(2) GU L 240 del 9.9.2008, pag. 3.
(3) GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.