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Document 22009D0030

    Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 130 del 28.5.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/30(2)/oj

    28.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 130/23


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 30/2009

    del 17 marzo 2009

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 8/2009 del 5 febbraio 2009 (1).

    (2)

    L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2009 del 5 febbraio 2009 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (5),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 9b [regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

    «9ba.

    32007 R 1494: regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25).

    9bb.

    32007 R 1497: regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4).

    9bc.

    32007 R 1516: regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).».

    Articolo 2

    Dopo il punto 21aq [regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

    «21aqa.

    32007 R 1494: regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25).

    21aqb.

    32007 R 1497: regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4).

    21aqc.

    32007 R 1516: regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).».

    Articolo 3

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 42.

    (2)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 57.

    (3)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25.

    (4)  GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4.

    (5)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10.

    (6)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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