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Document 22009D0026

    Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 130 del 28.5.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/26(2)/oj

    28.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 130/17


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 26/2009

    del 17 marzo 2009

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/2009 del 5 febbraio 2009 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione, del 12 febbraio 2008, recante modifica e rettifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (rifusione) (3).

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 345/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (4), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso.

    (5)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue.

    1.

    Il testo del primo trattino [regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione], del 17o trattino [regolamento (CE) n. 314/97 della Commissione], del 20o trattino [regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione), del 26o trattino [regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione], del 29o trattino [regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione], del 30o trattino [regolamento (CE) n. 548/2000 della Commissione], del 31o trattino [regolamento (CE) n. 1616/2000 della Commissione], del 32o trattino [regolamento (CE) n. 2426/2000 della Commissione], del 33o trattino [regolamento (CE) n. 349/2001 della Commissione], del 36o trattino [regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione], del 37o trattino [regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione], del 39o trattino [regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione], del 41o trattino [regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione] e del 57o trattino [regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione] del punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] è soppresso.

    2.

    Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32008 R 0123: regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione, del 12 febbraio 2008 (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).»

    3.

    Dopo il punto 54zzzw (direttiva 2008/5/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

    «54zzzx.

    32008 R 0345: regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (rifusione) (GU L 108 del 18.4.2008, pag. 8).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 123/2008 e (CE) n. 345/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 38.

    (2)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3.

    (3)  GU L 108 del 18.4.2008, pag. 8.

    (4)  GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

    (5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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