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Document 22009D0022
Decision of the EEA Joint Committee No 22/2009 of 17 March 2009 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2009, del 17 marzo 2009 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 130 del 28.5.2009, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 22/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2008 del 7 novembre 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/594/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica l’allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio riguardo ai modelli dei certificati veterinari destinati al commercio intracomunitario di pollame e di uova da cova, al fine di applicare taluni requisiti di polizia sanitaria (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/683/CE della Commissione, del 18 ottobre 2007, che approva il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell’Ungheria (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/729/CE della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/846/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/870/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania per il 2008 (6). |
(7) |
La decisione 2007/846/CE abroga la decisione 2001/106/CE della Commissione (7), che è integrata nell’accordo e dev’essere pertanto soppressa dallo stesso. |
(8) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle decisioni 2007/594/CE, 2007/683/CE, 2007/729/CE, 2007/846/CE e 2007/870/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (8).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 98.
(2) GU L 227 del 31.8.2007, pag. 33.
(3) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 27.
(4) GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26.
(5) GU L 333 del 19.12.2007, pag. 72.
(6) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 105.
(7) GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39.
(8) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Ai punti 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, ai punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) e 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1, ai punti 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) e 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 e al punto 3 (direttiva 90/539/CE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Nell’adattamento a) al punto 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio) della parte 3.1 e nel testo di adattamento al punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 le parole «Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danimarca» sono sostituite dal testo seguente:
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3. |
Al punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: al punto A dell’allegato I è aggiunto il testo seguente:
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4. |
Nel testo di adattamento al punto 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1 le parole «Norvegia Danmarks Veterinære Institut — Avdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave» sono sostituite dal testo seguente:
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5. |
Il testo dell’adattamento f) del punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è sostituito dal testo seguente:
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6. |
Al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: al paragrafo 2, lettera d), dell’allegato I è aggiunto il testo seguente:
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7. |
Al punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: nell’allegato I è aggiunto il seguente testo: Norvegia
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8. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41 (decisione 2007/590/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i punti seguenti:
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9. |
Al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
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10. |
Nel testo di adattamento al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 viene aggiunto il testo seguente:
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11. |
Al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: Nell’allegato IV, la parola “Norvegia” è inserita dopo la parola “Finlandia” nella nota 3 del Modello 1, nella nota 4 del Modello 2, nella nota 1 del Modello 3, nella nota 3 del Modello 4, nella nota 3 del Modello 5 e nella nota 1 del Modello 6.» |
12. |
Il testo del punto 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso. |
13. |
Dopo il punto 82 [regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:
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