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Document 22008D0118

    Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2008, del 7 novembre 2008 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 339 del 18.12.2008, p. 109–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/118/oj

    18.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 339/109


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 118/2008

    del 7 novembre 2008

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2008, del 26 settembre 2008 (1).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (2) è stato integrato nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 358/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (4),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 66i [Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32008 R 0358: Regolamento (CE) n. 358/2008 della Commissione del 22 aprile 2008 (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 5).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 358/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 309 del 20.11.2008 , pag. 30.

    (2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

    (4)  GU L 111 del 23.4.2008, pag. 5.

    (5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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