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Document 22008D0112
Decision of the EEA Joint Committee No 112/2008 of 7 November 2008 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2008, del 7 novembre 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2008, del 7 novembre 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 339 del 18.12.2008, p. 100–101
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
18.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/100 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 112/2008
del 7 novembre 2008
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 26/2008, del 14 marzo 2008 (1). |
(2) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 106/2008, del 26 settembre 2008 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 9a (Decisione 2007/205/CE della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:
«9b. |
32006 R 0842: Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: L'articolo 6 non si applica.» |
Articolo 2
Dopo il punto 21ap (Decisione 2005/381/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:
«21aq. |
32006 R 0842: Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: L'articolo 6 non si applica.» |
Articolo 3
I testi del regolamento (CE) n. 842/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 182 del 10.7.2008, pag. 15.
(2) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 33.
(3) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.