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Document 22008D0091

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2008, del 4 luglio 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

GU L 280 del 23.10.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/91(2)/oj

23.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2008

del 4 luglio 2008

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/2008 del 6 giugno 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (3),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 18ak [regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«18al.

32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4).»

2.

Al punto 24c [regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione del 7 marzo 2008 (GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 207/2008 e (CE) n. 212/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 39.

(2)  GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4.

(3)  GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 5.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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