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Document 22008D0056
Decision of the EEA Joint Committee No 56/2008 of 25 April 2008 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 223 del 21.8.2008, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
21.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 223/54 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 56/2008
del 25 aprile 2008
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 35/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3) non è stata integrata nell’accordo. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati previsti da tale decisione non si applicano agli Stati EFTA, |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 21an [regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo viene aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32007 R 0916: regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione del 31 luglio 2007 (GU L 200 dell’1.8.2007, pag. 5).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 916/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 182 del 10.7.2008, pag. 34.
(2) GU L 200 dell’1.8.2007, pag. 5.
(3) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(4) È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.