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Document 22008D0046
Decision of the EEA Joint Committee No 46/2008 of 25 April 2008 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 223 del 21.8.2008, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
21.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 223/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 46/2008
del 25 aprile 2008
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 23/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2), rettificato nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (4). |
(5) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
al punto 54zs (direttiva 2001/114/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
al punto 54zzzs (direttiva 2007/42/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1924/2006, rettificato nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e della direttiva 2007/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 182 del 10.7.2008, pag 7.
(2) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(3) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(4) GU L 258 del 4.10.2007, pag. 27.
(5) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.