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Document 22008D0040

Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 223 del 21.8.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(2)/oj

21.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/399/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Romania è ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Slovenia è ufficialmente indenne da brucellosi bovina (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/522/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che modifica la decisione 2006/802/CE per quanto riguarda le carni suine provenienti da suini vaccinati in Romania con un vaccino convenzionale vivo attenuato (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/559/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/584/CE della Commissione, del 21 agosto 2007, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/590/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/598/CE della Commissione, del 28 agosto 2007, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/603/CE della Commissione, del 7 settembre 2007, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire la Slovacchia nell'elenco delle regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e regioni in Spagna nell'elenco delle regioni in cui sono in atto programmi di controllo della malattia (8).

(9)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/399/CE, 2007/522/CE, 2007/559/CE, 2007/584/CE, 2007/590/CE, 2007/598/CE e 2007/603/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11.

(3)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 23.

(4)  GU L 212 del 14.8.2007, pag. 20.

(5)  GU L 219 del 24.8.2007, pag. 37.

(6)  GU L 222 del 28.8.2007, pag. 16.

(7)  GU L 230 del 1o.9.2007, pag. 20.

(8)  GU L 236 dell'8.9.2007, pag. 7.

(9)  ) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 38 (decisione 2007/268/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto quanto segue:

«39.

32007 D 0598: decisione 2007/598/CE della Commissione, del 28 agosto 2007, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri (GU L 230 dell’1.9.2007, pag. 20).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

2)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 37 (decisione 2006/802/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32007 D 0522: decisione 2007/522/CE della Commissione, del 18 luglio 2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 23).»;

3)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 40 (decisione 2007/24/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito quanto segue:

«41.

32007 D 0590: decisione 2007/590/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 16).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

4)

al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0399: decisione 2007/399/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007 (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11).»;

5)

al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0603: Decisione 2007/603/CE della Commissione, del 7 settembre 2007 (GU L 236 dell'8.9.2007, pag. 7).»;

6)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 D 0399: decisione 2007/399/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007 (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11),

32007 D 0559: decisione 2007/559/CE della Commissione, del 2 agosto 2007 (GU L 212 del 14.8.2007, pag. 20).»;

7)

al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32007 D 0584: decisione 2007/584/CE della Commissione, del 21 agosto 2007 (GU L 219 del 24.8.2007, pag. 37).»


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