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Document 22008D0023

    Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 182 del 10.7.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/23(2)/oj

    10.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 182/7


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 23/2008

    del 14 marzo 2008

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2008 del 1o febbraio 2008 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati (4).

    (5)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    al punto 13 (Direttiva 76/895/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32007 L 0055: Direttiva 2007/55/CE della Commissione del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 41),

    32007 L 0057: Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61).»

    2)

    Ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32007 L 0055: Direttiva 2007/55/CE della Commissione del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 41),

    32007 L 0056: Direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 50),

    32007 L 0057: Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61).»

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2007/55/CE, 2007/56/CE e 2007/57/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 11.

    (2)  GU L 243 del 18.9.2007, pag. 41.

    (3)  GU L 243 del 18.9.2007, pag. 50.

    (4)  GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61.

    (5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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