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Document 22008D0010

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2008 del 1 o  febbraio 2008 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

GU L 154 del 12.6.2008, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/10/oj

12.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 10/2008

del 1o febbraio 2008

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2007 del 7 dicembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 29g (Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«29ga.

32007 L 0014: Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 124 dell’8.5.2008, pag. 26.

(2)  GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27.

(3)  È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


DICHIARAZIONE DEGLI STATI EFTA IN MERITO ALLA DECISIONE N. 10/2008 CHE INTEGRA NELL’ACCORDO LA DIRETTIVA 2007/14/CE DELLA COMMISSIONE

«Diversi articoli della direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, prevedono obblighi equivalenti per i paesi terzi. L’integrazione di tale direttiva lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE.»


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