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Document 22008D0003
Decision of the EEA Joint Committee No 3/2008 of 1 February 2008 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2008 del 1 o febbraio 2008 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2008 del 1 o febbraio 2008 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 154 del 12.6.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
12.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 154/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 3/2008
del 1o febbraio 2008
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (6), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
al punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
al punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
3) |
il testo dell'adattamento a) del punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente: «Al punto 4.2 dell’allegato II viene aggiunto il testo seguente: “IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia”.»; |
4) |
al punto 21 (Direttiva 76/756/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
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5) |
dopo il punto 45zq (Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Nella parte 3, punto 1.1.1 dell’allegato I viene aggiunto il testo seguente: “IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia”.
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 706/2007 e delle direttive 2007/34/CE, 2007/35/CE, 2007/37/CE e 2007/38/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.
(2) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49.
(3) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 14.
(4) GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33.
(5) GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60.
(6) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.