This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22007D0158
Decision of the EEA Joint Committee No 158/2007 of 7 December 2007 amending Annex V (Free movement of workers) and Annex VIII (Right of establishment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE
GU L 124 del 8.5.2008, p. 20–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
8.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 124/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 158/2007
del 7 dicembre 2007
che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato V dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell’11 marzo 2005 (1). |
(2) |
L'allegato VIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005. |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (2), rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35. |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (3). |
(5) |
A decorrere dal 30 aprile 2006, la direttiva 2004/38/CE abroga le direttive 64/221/CEE (4), 68/360/CEE (5), 72/194/CEE (6), 73/148/CEE (7), 75/34/CEE (8), 75/35/CEE (9), 90/364/CEE (10), 90/365/CEE (11) e 93/96/CEE (12) del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(6) |
A decorrere dal 30 aprile 2006, la direttiva 2004/38/CE abroga gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (13), che è integrato nell’accordo. |
(7) |
A decorrere dal 30 aprile 2006, il regolamento (CE) n. 635/2006 abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione (14), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(8) |
Il concetto di «cittadinanza dell'Unione» non figura nell'accordo. |
(9) |
La politica di immigrazione non rientra nell'accordo. |
(10) |
L’accordo non si applica ai cittadini di paesi terzi. I familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un paese terzo godono tuttavia di diritti derivati come quelli di cui agli articoli 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, e 18 all'ingresso nel paese ospitante. |
(11) |
La decisione n. 191/1999 del Comitato misto SEE (15), del 17 dicembre 1999, ha introdotto nuovi adattamenti settoriali nell'allegato V e nell'allegato VIII dell'accordo in relazione al Liechtenstein, modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (16), firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003. |
(12) |
L'integrazione della direttiva 2004/38/CE nell'accordo lascia impregiudicati i suddetti adattamenti settoriali in relazione al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato VIII dell'accordo è modificato come segue:
1) |
il testo del punto 3 (Direttiva 73/148/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente: «32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:
|
2) |
il testo dei punti 4 (Direttiva 75/34/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 75/35/CEE del Consiglio), 6 (Direttiva 90/364/CEE del Consiglio), 7 (Direttiva 90/365/CEE del Consiglio) e 8 (Direttiva 93/96/CE del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
L’allegato V dell’accordo è modificato come segue:
1) |
il testo del punto 1 (Direttiva 64/221/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente: «L'atto di cui al punto 3 dell'allegato VIII del presente accordo (Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato ai fini dell'accordo, si applica, ove opportuno, ai settori contemplati dal presente allegato.»; |
2) |
al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:
|
3) |
il testo del punto 4 [Regolamento (CEE) n. 1251/70 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente: «32006 R 0635: Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 112 del 26.4.2006, pag. 9).»; |
4) |
il testo dei punti 3 (Direttiva 68/360/CEE del Consiglio) e 5 (Direttiva 72/194/CEE del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 3
I testi della direttiva 2004/38/CE e del regolamento (CE) n. 635/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (17) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 198 del 25.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(3) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 9.
(4) GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.
(5) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13.
(6) GU L 121 del 26.5.1972, pag. 32.
(7) GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.
(8) GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.
(9) GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.
(10) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.
(11) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.
(12) GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.
(13) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.
(14) GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.
(15) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 29.
(16) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 11.
(17) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla decisione n. 158/2007 del Comitato misto SEE, che integra nell’accordo la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Il concetto di cittadinanza dell'Unione introdotto dal trattato di Maastricht (attualmente articoli 17 e segg. del trattato CE) non ha equivalenti nell'accordo SEE. L'integrazione della direttiva 2004/38/CE nell'accordo SEE non pregiudica la valutazione della pertinenza ai fini del SEE della futura legislazione dell'UE e della futura giurisprudenza della Corte di giustizia europea basate sul concetto di cittadinanza dell'Unione. L'accordo SEE non costituisce una base giuridica per i diritti politici dei cittadini del SEE.
Le Parti contraenti convengono che la politica di immigrazione non rientra nell'accordo SEE. I diritti di soggiorno dei cittadini di paesi terzi esulano dal campo di applicazione dell'accordo, fatta eccezione per i diritti concessi dalla direttiva ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino o di una cittadina del SEE che esercita il suo diritto alla libera circolazione a norma dell'accordo SEE, poiché questi diritti sono un corollario del diritto alla libera circolazione dei cittadini del SEE. Gli Stati EFTA riconoscono che, per i cittadini del SEE che si avvalgono del loro diritto alla libera circolazione, è importante che i loro familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un paese terzo godano anch'essi di diritti derivati come quelli di cui agli articoli 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, e 18. Ciò non pregiudica né l'articolo 118 dell'accordo SEE né il futuro sviluppo dei diritti indipendenti dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE.