Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0150

    Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 124 del 8.5.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/150/oj

    8.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 124/6


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 150/2007

    del 7 dicembre 2007

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

    (2)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 139/2007 del 26 ottobre 2007 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/23/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione del 2005 in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del latte e della pesca in Romania (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/26/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione a taluni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/27/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/29/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti da paesi terzi e introdotti in Bulgaria e in Romania prima dell’1 gennaio 2007 (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania (7).

    (8)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/31/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (9)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/213/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (10)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/264/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/30/CE per quanto riguarda misure transitorie per taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in Bulgaria (10).

    (11)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/398/CE della Commissione, dell’11 giugno 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (12)

    Per quanto riguarda il capitolo I dell'allegato I, la presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (12).

    (13)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2007/23/CE, 2007/26/CE, 2007/27/CE, 2007/29/CE, 2007/30/CE, 2007/31/CE, 2007/213/CE, 2007/264/CE e 2007/398/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (13) oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE.

    In attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, la presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione della decisione nel Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Stefán Haukur JÓHANNESSON


    (1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

    (2)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 64.

    (3)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 9.

    (4)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.

    (5)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 45.

    (6)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 57.

    (7)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59.

    (8)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61.

    (9)  GU L 94 del 4.4.2007, pag. 53.

    (10)  GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 16.

    (11)  GU L 150 del 12.6.2007, pag. 8.

    (12)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27

    (13)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

    1)

    il testo seguente è inserito al punto 16 [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], prima del testo di adattamento del punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I e al punto 54zzzh [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

    «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:

    32007 D 0027: Decisione 2007/27/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 45).

    32007 D 0030: Decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59), modificata da:

    32007 D 0264: Decisione 2007/264/CE della Commissione, del 25 aprile 2007 (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 16).

    32007 D 0031: Decisione 2007/31/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61), modificata da:

    32007 D 0213: Decisione 2007/213/CE della Commissione, del 2 aprile 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 53),

    32007 D 0398: Decisione 2007/398/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007 (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 8).»;

    2)

    dopo il punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

    «—

    32007 D 0029: Decisione 2007/29/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti da paesi terzi e introdotti in Bulgaria e in Romania prima, dell’1 gennaio 2007 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 57).»;

    3)

    il testo seguente è inserito al punto 16 [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], prima del testo di adattamento del punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I e al punto 54zzzh [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

    «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte I), modificato da:

    32007 D 0023: Decisione 2007/23/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 9)»;

    4)

    dopo il punto 17 ([Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio)] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I e il punto 54zzzh [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

    «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 4, sezione B), modificato da:

    32007 D 0026: Decisione 2007/26/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35)».


    Top