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Document 22007D0052

Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2007, dell’ 8 giugno 2007 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE - Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 52/2007 del Comitato misto SEE, che integra nell’accordo il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 266 del 11.10.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/52(2)/oj

11.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 266/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 52/2007

dell’8 giugno 2007

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/2007 del 27 aprile 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (2), rettificato dalla GU L 30 del 3.2.2007, pag. 11,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 56o [regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il punto seguente:

«56oa.

32006 R 1891: regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1), rettificato dalla GU L 30 del 3.2.2007, pag. 11.»;

2)

al punto 56o [regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1891: regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1), rettificato dalla GU L 30 del 3.2.2007, pag. 11

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1891/2006, rettificato dalla GU L 30 del 3.2.2007, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 209 del 9.8.2007, pag. 80.

(2)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti

relativa alla decisione n. 52/2007 del Comitato misto SEE, che integra nell’accordo il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

L’integrazione del regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio non pregiudica il fatto che il regolamento si riferisce ad atti che non sono integrati nell’accordo SEE.


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