This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22007D0046
Decision of the EEA Joint Committee No 46/2007 of 8 June 2007 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2007, dell' 8 giugno 2007 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2007, dell' 8 giugno 2007 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 266 del 11.10.2007, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 266/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 46/2007
dell'8 giugno 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2007, del 27 aprile 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/414/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/559/CE della Commissione, dell'8 agosto 2006, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne la Bonamia ostreae e/o la Marteilia refringens (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/590/CE della Commissione, del 1o settembre 2006, che modifica le decisioni 94/360/CE e 2001/812/CE per quanto concerne i controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/674/CE della Commissione, del 6 ottobre 2006, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/685/CE della Commissione, del 6 ottobre 2006, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/775/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, che modifica l'allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, che riguarda l'elenco di malattie dei molluschi esotici sottoposte a misure di lotta comunitaria armonizzate (7). |
(8) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1) |
al punto 25 (decisione 94/360/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
al punto 111 (decisione 2001/812/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
3) |
ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
4) |
al punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:
|
5) |
al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
6) |
al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
7) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni 2006/414/CE, 2006/559/CE, 2006/590/CE, 2006/674/CE, 2006/685/CE e 2006/775/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 3.
(2) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 27.
(3) GU L 219 del 10.8.2006, pag. 28.
(4) GU L 240 del 2.9.2006, pag. 11.
(5) GU L 276 del 7.10.2006, pag. 80.
(6) GU L 282 del 13.10.2006, pag. 44.
(7) GU L 314 del 15.11.2006, pag. 33.
(8) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.