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Document 22007D0046

Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2007, dell' 8 giugno 2007 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 266 del 11.10.2007, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/46(2)/oj

11.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 266/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 46/2007

dell'8 giugno 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2007, del 27 aprile 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/414/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/559/CE della Commissione, dell'8 agosto 2006, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne la Bonamia ostreae e/o la Marteilia refringens  (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/590/CE della Commissione, del 1o settembre 2006, che modifica le decisioni 94/360/CE e 2001/812/CE per quanto concerne i controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/674/CE della Commissione, del 6 ottobre 2006, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/685/CE della Commissione, del 6 ottobre 2006, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/775/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, che modifica l'allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, che riguarda l'elenco di malattie dei molluschi esotici sottoposte a misure di lotta comunitaria armonizzate (7).

(8)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

al punto 25 (decisione 94/360/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0590: decisione 2006/590/CE della Commissione, del 1o settembre 2006 (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 11).»;

2)

al punto 111 (decisione 2001/812/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32006 D 0590: decisione 2006/590/CE della Commissione, del 1o settembre 2006 (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 11).»;

3)

ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0414: decisione 2006/414/CE della Commissione, del 7 giugno 2006 (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 27).»;

4)

al punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0775: decisione 2006/775/CE della Commissione, del 13 novembre 2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 33).»;

5)

al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0559: decisione 2006/559/CE della Commissione, dell'8 agosto 2006 (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 28).»;

6)

al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0674: decisione 2006/674/CE della Commissione, del 6 ottobre 2006 (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 80).»;

7)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:

«—

32006 D 0685: decisione 2006/685/CE della Commissione, del 6 ottobre 2006 (GU L 282 del 13.10.2006, pag. 44).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2006/414/CE, 2006/559/CE, 2006/590/CE, 2006/674/CE, 2006/685/CE e 2006/775/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 209 del 9.8.2007, pag. 3.

(2)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 27.

(3)  GU L 219 del 10.8.2006, pag. 28.

(4)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 11.

(5)  GU L 276 del 7.10.2006, pag. 80.

(6)  GU L 282 del 13.10.2006, pag. 44.

(7)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 33.

(8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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