This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22006D0561
2006/561/EC: Decision No 1/2006 of the EC-Denmark/Faeroe Islands Joint Committee of 13 July 2006 amending Tables I and II of the Annex to Protocol 1 to the Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faeroe Islands, of the other part
2006/561/CE: Decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer, del 13 luglio 2006 , che modifica le tabelle I e II dell’allegato al protocollo 1 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra
2006/561/CE: Decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer, del 13 luglio 2006 , che modifica le tabelle I e II dell’allegato al protocollo 1 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra
GU L 118M del 8.5.2007, p. 1083–1084
(MT)
GU L 221 del 12.8.2006, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
12.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/15 |
DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA/ISOLE FÆRØER
del 13 luglio 2006
che modifica le tabelle I e II dell’allegato al protocollo 1 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra
(2006/561/CE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall’altra (1), di seguito definito «l’accordo», e in particolare l’articolo 34, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato al protocollo 1 all’accordo fissa i dazi doganali e le altre condizioni applicabili all’importazione nella Comunità di taluni prodotti ittici e della pesca originari e provenienti dalle Isole Færøer. |
(2) |
Ai sensi di tale allegato, la Comunità ha accordato concessioni tariffarie per gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», preparati o conservati, delle Isole Færøer nei limiti di un contingente tariffario di 3 000 tonnellate. |
(3) |
Le autorità delle Isole Færøer hanno chiesto che le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità a gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», preparati o conservati, siano estese a un contingente di 6 000 tonnellate. |
(4) |
È ragionevole autorizzare tale aumento per un periodo di tempo la cui durata andrà stabilita in base al grado di utilizzo del contingente. |
(5) |
Ai sensi dell’allegato, la Comunità non aveva accordato alcuna concessione agli eglefini congelati originari e provenienti dalle Isole Færøer. |
(6) |
Le autorità delle Isole Færøer hanno chiesto di aggiungere all’elenco di prodotti della pesca di cui alla tabella 1 dell’allegato al protocollo 1, che possono essere importati nella Comunità in franchigia, gli eglefini congelati. |
(7) |
È ragionevole aggiungere a tale tabella gli eglefini congelati, |
DECIDE:
Articolo 1
Nella tabella I dell’allegato al protocollo 1 dell’accordo è aggiunta la seguente riga:
«0303 72 00 |
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
0» |
|
Articolo 2
La tabella II dell’allegato al protocollo 1 dell’accordo è modificata come segue:
«1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
|
TQ n. 4 (2) 4 000 |
1605 20 |
- Gamberetti: |
|
|
1605 20 10 |
- - In recipienti ermeticamente chiusi |
0 |
|
|
- - Altro: |
|
|
1605 20 91 |
- - - In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 2 kg |
0 |
|
1605 20 99 |
- - - Altro: |
0 |
|
ex 1605 40 00 |
- Scampi (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua adozione.
Fatto a Tórshavn, il 13 luglio 2006.
Per il Comitato misto
Il presidente
Herluf SIGVALDSSON
(1) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.
(2) Nel 2007 il volume annuo sarà di 4 000 tonnellate. A partire dal 1o gennaio 2008, il volume annuo sarà aumentato di 1 000 tonnellate fino al livello massimo di 6 000 tonnellate, purché almeno l’80 % dell’importo globale del precedente contingente sia stato usato entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce.»