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Document 22006D0156

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2006, dell' 8 dicembre 2006 , che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

GU L 89 del 29.3.2007, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/156/oj

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 156/2006

dell'8 dicembre 2006

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 107/2005 del Comitato misto SEE dell'8 luglio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell'ambito dei servizi aerei di linea e sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1459/2006 sostituisce il regolamento (CEE) n. 1617/93 (3) che, essendo scaduto il 30 giugno 2005, deve essere soppresso dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 11d [regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«11e.

32006 R 1459: Regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell'ambito dei servizi aerei di linea e sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 1, lettera b) i termini “della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Svizzera, Norvegia, Islanda o Liechtenstein” sono sostituiti dal seguente testo “sul territorio delle parti contraenti, o tra aeroporti situati sul territorio delle parti contraenti e aeroporti situati in Svizzera”.»

2.

Il testo del punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1459/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

(2)  GU L 272 del 3.10.2006, pag. 3.

(3)  GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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