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Document 22006D0108
Decision of the EEA Joint Committee No 108/2006 of 22 September 2006 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2006, del 22 settembre 2006 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2006, del 22 settembre 2006 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 333 del 30.11.2006, p. 23–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 333/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 108/2006
del 22 settembre 2006
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 142/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/841/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/886/CE della Commissione, del 9 dicembre 2005, che esenta Cipro e Malta dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/947/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., comprese le miscele, e di Asparagus officinalis a norma delle direttive del Consiglio 66/401/CEE e 2002/55/CE iniziate nel 2005 (7). |
(8) |
La direttiva 2003/91/CE abroga la direttiva 72/168/CEE (8) e la direttiva 2003/90/CE abroga la direttiva 72/180/CE (9), che sono integrate nell’accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle direttive 2003/90/CE, 2003/91/CE, 2005/91/CE, 2005/841/CE, 2005/886/CE e 2005/947/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (10) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 38.
(2) GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7.
(3) GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11.
(4) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 65.
(5) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39
(6) GU L 331 del 17.12.2005, pag. 24.
(7) GU L 342 del 24.12.2005, pag. 103.
(8) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 8.
(9) GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 6
(10) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:
1. |
Nella parte 1, dopo il punto 13 (direttiva 2002/57/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
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2. |
Nella parte 1, il punto 7 (direttiva 72/168/CEE della Commissione) e il punto 8 (direttiva 72/180/CEE della Commissione) sono soppressi. |
3. |
Dopo il punto 42 (decisione 2005/435/CE della Commissione) della parte 2 sono inseriti i seguenti punti:
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4. |
Sotto il titolo “ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO”, dopo il punto 75 (decisione 2005/325/CE della Commissione) della parte 2 viene inserito il punto seguente:
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