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Document 22006D0086
Decision of the EEA Joint Committee No 86/2006 of 7 July 2006 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2006, del 7 luglio 2006 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2006, del 7 luglio 2006 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
GU L 289 del 19.10.2006, p. 21–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 86/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue.
1. |
Ai punti 7 (seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 72/166/CEE del Consiglio) e 9 (seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 10 (terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
3. |
Al punto 10a (direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All’articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: “La designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE, né il mandatario per la liquidazione dei sinistri è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE.”» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.
(2) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14.
(3) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.