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Document 22006D0046

2006/46/CE: Decisione n. 3/2005 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 13 gennaio 2006 , che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti core yarn

GU L 118M del 8.5.2007, p. 103–105 (MT)
GU L 26 del 31.1.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/46(1)/oj

31.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/14


DECISIONE N. 3/2005 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

del 13 gennaio 2006

che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn»

(2006/46/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’allegato V, protocollo n. 1, articolo 38,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie.

(2)

Il 10 maggio 2001 il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE ha adottato la decisione n. 3/2001, che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn» (1) (codici SA 5206.22, 5206.42, 5402.52 e 5402.62). La deroga sancita dall’articolo 1 della suddetta decisione si applica nel periodo compreso tra il 1o aprile 2001 e il 31 marzo 2006.

(3)

In previsione della scadenza di questa disposizione, l’8 luglio 2005 gli Stati ACP hanno presentato, per conto del Regno dello Swaziland, una richiesta di nuova deroga alle norme di origine contenute nell’accordo di partenariato ACP-CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn», prodotti da tale paese per un periodo di 5 anni e importati nella Comunità a partire dal 1o aprile 2006.

(4)

La deroga richiesta soddisfa le condizioni pertinenti di cui all’articolo 38, paragrafi 5 e 6, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di industrie esistenti nello Swaziland, il fatto che il richiedente sia uno Stato senza sbocco sul mare e l’inapplicabilità delle norme sul cumulo dell’origine.

(5)

Dati i quantitativi delle importazioni in oggetto, la deroga non arrecherà grave pregiudizio ad un’industria comunitaria ben avviata, a condizione che siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

(6)

La deroga non può essere concessa per un periodo di cinque anni, in quanto, ai sensi dell’articolo 37 dell’accordo di partenariato ACP-CE, il 1o gennaio 2008 entrerà in vigore un nuovo regime commerciale. La presente decisione si applica pertanto dal 1o aprile 2006 alla fine del 2007, in attesa dell’adozione del nuovo regime commerciale.

(7)

Ai sensi dell’articolo 38, è pertanto possibile concedere una deroga al Regno dello Swaziland per quanto riguarda i filati ad anima detti «core yarn», per un quantitativo pari a 1 300 t/anno e per il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 dicembre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell’elenco di cui all’allegato II del protocollo n. 1 dell’allegato V all’accordo di partenariato ACP-CE, i filati ad anima detti «core yarn» dei codici SA 5206.22, 5206.42, 5402.52 e 5402.62 fabbricati nello Swaziland con materie non originarie sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato importati nella Comunità dallo Swaziland nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 dicembre 2007.

Articolo 3

I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato.

Articolo 4

1.   Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati in relazione alla presente decisione recano un riferimento a quest’ultima.

2.   Ogni tre mesi, le autorità competenti dello Swaziland presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Derogation — Decision No 3/2005».

Articolo 6

Gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o aprile 2006.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2006.

Per il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

I presidenti

Robert VERRUE

Peter H. KATJAVIVI


(1)  GU L 144 del 30.5.2001, pag. 35.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Swaziland

Numero d’ordine

Codice SA

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi

09.1698

5206.22

5206.42

5402.52

5402.62

Filati ad anima detti «core yarn»

1.4.2006-31.3.2007

1 300 t

1.4.2007-31.12.2007

975 t


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