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Document 22006D0012

    Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2006, del 27 gennaio 2006 , che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    GU L 92 del 30.3.2006, p. 35–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/12(2)/oj

    30.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 92/35


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 12/2006

    del 27 gennaio 2006

    che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/342/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005, recante modifica delle decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti (7).

    (8)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti (8).

    (9)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (9).

    (10)

    La decisione 2005/341/CE abroga la decisione 2001/686/CEE della Commissione (10), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (11)

    La decisione 2005/342/CE abroga la decisione 2001/607/CEE della Commissione (11), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (12)

    La decisione 2005/343/CE abroga la decisione 2001/687/CEE della Commissione (12), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (13)

    Le decisioni 94/924/CE (13), 94/925/CE (14), 1999/568/CE (15), 1999/10/CE (16), 96/304/CE (17), 96/337/CE (18), 1999/554/CE (19), 2000/40/CE (20), 98/634/CE (21) e 1999/179/CE (22), che sono integrate nell'accordo, non sono più in vigore e devono pertanto essere soppresse dal medesimo.

    (14)

    Con l’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 123/2003 (23), è necessario sopprimere dall’accordo la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (24).

    (15)

    Occorre rinumerare il capitolo I dell’allegato XX dell’accordo, poiché la numerazione sta per esaurirsi.

    (16)

    È opportuno ristrutturare il capitolo I dell’allegato XX dell’accordo e raggruppare sotto una stessa sottosezione tutti gli atti riguardanti i marchi di qualità ecologica,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo del capitolo I dell'allegato XX dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La direttiva 90/313/CEE del Consiglio è soppressa dall’accordo non appena entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 123/2003.

    Articolo 3

    I testi delle decisioni 2005/338/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/384/CE, 2005/360/CE e 2002/747/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (25) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    R. WRIGHT


    (1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

    (2)  GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.

    (3)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.

    (4)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9.

    (5)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.

    (6)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 42.

    (7)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20.

    (8)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26.

    (9)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

    (10)  GU L 334 del 18.12.2001, pag. 35.

    (11)  GU L 334 del 18.12.2001, pag. 34.

    (12)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 11.

    (13)  GU L 364 del 31.12.1994, pag. 24.

    (14)  GU L 364 del 31.12.1994, pag. 32.

    (15)  GU L 216 del 14.8.1999, pag. 18.

    (16)  GU L 5 del 9.1.1999, pag. 77.

    (17)  GU L 116 dell'11.5.1996, pag. 30.

    (18)  GU L 128 del 29.5.1996, pag. 24.

    (19)  GU L 210 del 10.8.1999, pag. 16.

    (20)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22.

    (21)  GU L 302 del 12.11.1998, pag. 31.

    (22)  GU L 57 del 5.3.1999, pag. 31.

    (23)  GU L 331 del 18.12.2003, pag. 50.

    (24)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

    (25)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    Il testo del capitolo I dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

    «1a.

    385 L 0337: Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), modificata da:

    397 L 0011: Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

    1b.

    32003 L 0004: Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    1ba.

    390 L 0313: Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56).

    1c.

    391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

    Le disposizioni della presente direttiva si applicano soltanto alle direttive comprese nell’accordo SEE.

    Il Liechtenstein adotta le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 1o luglio 1996.

    1ca.

    394 D 0741: Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42).

    1cb.

    397 D 0622: Decisione 97/622/CE della Commissione, del 27 maggio 1997, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13).

    1d.

    396 D 0511: Decisione 96/511/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, relativa ai questionari previsti dalle direttive del Consiglio 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE (GU L 213 del 22.8.1996, pag. 16).

    1e.

    393 R 1836: Regolamento (CE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1), rettificato dalla GU L 247 del 5.10.1993, pag. 28.

    1ea.

    32001 R 0761: Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1), modificato da:

    1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

    (a)

    Al punto A dell'allegato I, nell'elenco degli enti nazionali di normalizzazione vanno inseriti:

    “IS

    :

    IST (Staðlaráð Íslands)

    N

    :

    NSF (Norges Standardiseringsforbund)”

    (b)

    Nella tabella del paragrafo 2 dell'allegato IV è inserito il testo seguente:

    “Islandese:

    ‘Sannprófuð umhverfisstjórnun’

    ‘Fullgiltar upplýsingar’

    Norvegese:

    ‘Kontrollert miljøledelsessystem’

    ‘Bekreftet informasjon’ ”

    1eaa.

    32001 D 0681: Decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24).

    1f.

    396 L 0061: Direttiva 96/61/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

    Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione C) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2).

    1fa.

    32000 D 0479: Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36).

    1fb.

    399 D 0391: Decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (applicazione della direttiva 91/692/CEE (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 39), modificata da:

    32003 D 0241: Decisione 2003/241/CE della Commissione, del 26 marzo 2003 (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 17).

    1g.

    32001 L 0042: Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

    (a)

    L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva non si applica.

    (b)

    Nella lettera d) dell’allegato I (Informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1), della direttiva sono soppressi i termini, “quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”.

    Marchi di qualità ecologica

    2a.

    32000 R 1980: Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1).

    2aa.

    394 D 0010: Decisione 94/10/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, relativa al formulario modello per il sommario ai fini della notificazione delle decisioni di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (GU L 7 dell'11.1.1994, pag. 17).

    2ab.

    32000 D 0728: Decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18).

    2ac.

    32000 D 0729: Decisione 2000/729/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 20).

    2ad.

    32000 D 0730: Decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 24).

    2ae.

    32000 D 0731: Decisione 2000/731/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 31).

    2b.

    32000 D 0045: Decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (GU L 16 del 21.1.2000, pag. 73), modificata da:

    32003 D 0240: Decisione 2003/240/CE della Commissione, del 24 marzo 2003 (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 16),

    32005 D 0384: Decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005 (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

    2c.

    32001 D 0689: Decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23).

    2d.

    32001 D 0688: Decisione 2001/688/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17), modificata da:

    32005 D 0384: Decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005 (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

    2e.

    32003 D 0200: Decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25).

    2f.

    32002 D 0371: Decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29).

    2g.

    32002 D 0231: Decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50).

    2h.

    32003 D 0031: Decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11).

    2i.

    32001 D 0405: Decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10), modificata da:

    32005 D 0384: Decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005 (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

    2j.

    32002 D 0255: Decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53), modificata da:

    32005 D 0384: Decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005 (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

    2k.

    32002 D 0272: Decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti (GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13).

    2l.

    32003 D 0121: Decisione 2003/121/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 56).

    2m.

    32003 D 0287: Decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82).

    2n.

    32004 D 0669: Decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16).

    2o.

    32002 D 0747: Decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44), modificata da:

    32005 D 0384: Decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005 (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

    2p.

    32005 D 0338: Decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67).

    2q.

    32005 D 0341: Decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1).

    2r.

    32005 D 0342: Decisione 2005/342/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9).

    2s.

    32005 D 0343: Decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35).

    2t.

    32005 D 0344: Decisione 2005/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 42).

    2u.

    32005 D 0360: Decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26).»


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