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Document 22005D0153

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

GU L 102 del 21.4.2005, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/153/oj

21.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 789/2004 abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (3), che è integrato nell'accordo e che deve pertanto essere soppresso dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 56p [regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«56q.

32004 R 0789: regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19).»

2.

Il testo del punto 56 [regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 789/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(3)  GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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