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Document 22005D0146

    Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2005, del 2 dicembre 2005 , che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

    GU L 53 del 23.2.2006, p. 43–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/146/oj

    23.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 53/43


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 146/2005

    del 2 dicembre 2005

    che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2005 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, rettificata dalla GU L 16 del 23.1.2004, pag. 74  (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (5).

    (6)

    La direttiva 2003/54/CE abroga la direttiva 90/547/CEE (6) e la direttiva 2003/55/CE abroga la direttiva 91/296/CE (7), che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

    (7)

    La decisione 2003/796CE abroga la decisione 92/167/CEE (8), che è il fondamento giuridico dell'appendice 4 dell'allegato IV dell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue.

    1)

    Al punto 11h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

    «, modificata da:

    1 03 T: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).»

    2)

    Dopo il punto 19 (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

    «20.

    32003 R 1228: regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a)

    Per gli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, sono svolti dalle autorità di regolamentazione di tali Stati.

    b)

    Gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato istituito dall'articolo 13. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.

    21.

    32003 D 0796: decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34).

    22.

    32003 L 0054: direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della presente direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

    a)

    all'articolo 3, paragrafo 2, i termini “delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86” sono sostituiti dai termini “delle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE, in particolare dell'articolo 59”;

    b)

    all'articolo 3, paragrafo 8, i termini “Gli interessi della Comunità” sono sostituite dai termini “Gli interessi delle Parti contraenti”;

    c)

    all'articolo 3, paragrafo 8, i termini “dell'articolo 86 del trattato” sono sostituiti dai termini “dell'articolo 59 dell'accordo SEE”;

    d)

    alla fine dell'articolo 10 è aggiunta la frase seguente: “Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.”;

    e)

    all'articolo 23, paragrafo 8, i termini “delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82” sono sostituiti dai termini “delle disposizioni dell'accordo SEE e in particolare dell'articolo 54”;

    f)

    all'articolo 26, paragrafo 1, ultima frase, sono aggiunti i termini seguenti: “e all'Islanda”;

    g)

    all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: “Uno Stato EFTA che, dopo l'entrata in applicazione della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2005, del 2 dicembre 2005, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dall'Autorità di vigilanza EFTA per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2005, del 2 dicembre 2005”;

    h)

    l'Islanda è considerata un piccolo sistema isolato ai sensi dell'articolo 2, punto 26. Si applica pertanto in conformità la deroga di cui all'articolo 15.

    23.

    32003 L 0055: direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57; rettifica nella GU L 16 del 23.1.2004, pag. 74).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

    a)

    all'articolo 3, paragrafo 2, i termini “delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86” sono sostituiti dai termini “delle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE, in particolare dell'articolo 59”;

    b)

    all'articolo 3, paragrafo 5, i termini “Gli interessi della Comunità” sono sostituiti dai termini “Gli interessi delle Parti contraenti”;

    c)

    all'articolo 3, paragrafo 5, i termini “dell'articolo 86 del trattato” sono sostituiti dai termini “dell'articolo 59 dell'accordo SEE”;

    d)

    alla fine dell'articolo 9 è aggiunta la frase seguente: “Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.”;

    e)

    all'articolo 17, paragrafo 2, alla fine della prima frase è aggiunta l'espressione seguente: “, cui è fatto riferimento nell'accordo SEE e adattata ai fini del medesimo accordo.”;

    f)

    all'articolo 25, paragrafo 8, i termini “delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82” sono sostituiti dai termini “delle disposizioni dell'accordo SEE e in particolare dell'articolo 54”;

    g)

    la Norvegia è considerata dal 10 aprile 2004 un mercato emergente ai sensi dell'articolo 2, punto 31. Si applica pertanto in conformità la deroga di cui all'articolo 28, paragrafo 2;

    h)

    gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato istituito dall'articolo 30. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.»

    3)

    I testi dei punti 8 (direttiva 90/547/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 91/296/CEE del Consiglio), 14 (direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 16 (direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono soppressi.

    4)

    I testi delle appendici 2, 3 e 4 sono soppressi.

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 1228/2003, delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e della decisione 2003/796/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 34.

    (2)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 3).

    (3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Regolamento modificato dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

    (4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

    (5)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

    (6)  GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30.

    (7)  GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37.

    (8)  GU L 74 del 20.3.1992, pag. 43.

    (9)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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