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Document 22005D0140
Decision of the EEA Joint Committee No 140/2005 of 2 December 2005 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2005, del 2 dicembre 2005 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2005, del 2 dicembre 2005 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 53 del 23.2.2006, p. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
23.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 140/2005
del 2 dicembre 2005
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/177/CE della Commissione, del 7 marzo 2005, relativa al transito di bovini vivi nel Regno Unito (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/179/CE della Commissione, 4 marzo 2005, che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è indenne da brucellosi (B. melitensis) e da leucosi bovina enzootica e la Slovacchia è indenne da tubercolosi e da brucellosi bovina (3). |
(4) |
La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1) |
ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
dopo il punto 23 (decisione 2004/564/CE della Commissione) della parte 7.2 è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni 2005/177/CE e 2005/179/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 14.
(2) GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 28.
(3) GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 37.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.