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Document 22005D0137

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2005, del 2 dicembre 2005 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 53 del 23.2.2006, p. 25–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/137(2)/oj

23.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 137/2005

del 2 dicembre 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/13/CE della Commissione, del 3 gennaio 2005, recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/67/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/102/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/104/CE della Commissione, del 3 febbraio 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens  (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/107/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/123/CE della Commissione, del 9 febbraio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema TRACES e modifica la decisione 92/486/CEE (7).

(8)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2005/13/CE, 2005/67/CE, 2005/102/CE, 2005/104/CE, 2005/107/CE e 2005/123/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 306 del 24.11.2005, pag. 14.

(2)  GU L 6 dell'8.1.2005, pag. 8.

(3)  GU L 27 del 29.1.2005, pag. 55.

(4)  GU L 33 del 5.2.2005, pag. 30.

(5)  GU L 33 del 5.2.2005, pag. 71.

(6)  GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 21.

(7)  GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53.

(8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1)

Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0123: decisione 2005/123/CE della Commissione (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53).»

2)

Al punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0013: decisione 2005/13/CE della Commissione (GU L 6 dell'8.1.2005, pag. 8).»

3)

Ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0102: decisione 2005/102/CE della Commissione 2005 (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 30).»

4)

Al punto 118 (decisione 2004/292/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 D 0123: decisione 2005/123/CE della Commissione (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53).»

5)

Al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0104: decisione 2005/104/CE della Commissione (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 71).»

6)

Al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0107: decisione 2005/107/CE della Commissione (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 21).»

7)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:

«—

32005 D 0067: decisione 2005/67/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 55).»


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