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Document 22005D0120
Decision of the EEA Joint Committee No 120/2005 of 30 September 2005 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2005, del 30 settembre 2005 , che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2005, del 30 settembre 2005 , che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
GU L 339 del 22.12.2005, p. 26–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 339/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 120/2005
del 30 settembre 2005
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2). |
(3) |
Il Liechtenstein attuerà appieno la direttiva 2004/109/CE, senza pregiudizio tuttavia della direttiva 2001/34/CE, dato che per il momento non viene effettuata nel Liechtenstein alcuna attività ai sensi di quest'ultima direttiva, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Al punto 29f (direttiva 2004/72/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:
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2. |
Al punto 24 (direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
I testi della direttiva 2004/109/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 306 del 31.12.2005, pag. 45.
(2) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.