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Document 22005D0096

    Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2005, dell' 8 luglio 2005 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 306 del 24.11.2005, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/96/oj

    24.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 306/21


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 96/2005

    dell'8 luglio 2005

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2005 del 10 giugno 2005 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/5/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2005/108/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, su ulteriori ricerche da realizzare relativamente al tenore di idrocarburi policiclici aromatici in taluni prodotti alimentari (5).

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 37/2005 abroga la direttiva 92/1/CEE (6) della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo XII è modificato come segue:

    1)

    al punto 54zx (direttiva 2002/26/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32005 L 0005:direttiva 2005/5/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005 (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 38)»;

    2)

    dopo il punto 54zzq [regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

    «54zzr.

    32005 R 0037: regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 13.1.2005, pag. 18).

    54zzs.

    32005 L 0010: direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15).»;

    3)

    dopo il punto 59 (C/345/pag. 3: comunicazione della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:

    «60.

    32005 H 0108: raccomandazione 2005/108/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, su ulteriori ricerche da realizzare relativamente al tenore di idrocarburi policiclici aromatici in taluni prodotti alimentari (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43).»;

    4)

    il testo del punto 54c (direttiva 92/1/CEE della Commissione) è soppresso.

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 37/2005, delle direttive 2005/5/CE e 2005/10/CE e della raccomandazione 2005/108/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 268 del 13.10.2005, pag. 7.

    (2)  GU L 10 del 13.1.2005, pag. 18.

    (3)  GU L 27 del 29.1.2005, pag. 38.

    (4)  GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15.

    (5)  GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.

    (6)  GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 28.

    (7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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