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Document 22005D0093

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2005, dell' 8 luglio 2005 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 306 del 24.11.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/93(2)/oj

24.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 93/2005

dell'8 luglio 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (2).

(3)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo I, parte 1.2, dopo il punto 126 (decisione 2005/91/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«127.

32004 R 0745: regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 2 viene aggiunto il testo seguente:

“—

carne di selvaggina e prodotti a base di carne di selvaggina introdotti in Norvegia da Svalbard, purché la relativa quantità non superi i 5 kg/persona”;

b)

nell'avviso dell'allegato II, l'espressione “Unione europea” viene sostituita dall'espressione “Unione europea e Norvegia”;

c)

all'articolo 1, paragrafo 4, nella nota a piè di pagina dell'avviso dell'allegato II e nella comunicazione dell'allegato III viene soppresso il termine “Norvegia”.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 745/2004 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 22.

(2)  GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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