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Document 22005D0046
Decision of the EEA Joint Committee No 46/2005 of 29 April 2005 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2005, del 29 aprile 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 239 del 15.9.2005, p. 8–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 46/2005,
del 29 aprile 2005,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituana, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) 836/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (6), rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128. |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/379/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la decisione 2001/471/CE relativamente ai test batteriologici in taluni stabilimenti di carni (7), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 1. |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/433/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce per la Lettonia misure transitorie in deroga alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio con riguardo all'altezza delle gabbie per le galline ovaiole (8), rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 40. |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/439/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta (9), rettificata dalla GU L 189, del 27.5.2004, pag. 76. |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/440/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia (10), rettificata dalla GU L 189, del 27.5.2004, pag. 79. |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/449/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che approva i piani di controllo dei residui, presentati da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia in applicazione del disposto della direttiva 96/23/CE del Consiglio (11), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 69. |
(12) |
La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/68/CE, rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128, dei regolamenti (CE) n. 445/2004 e (CE) n. 836/2004, e delle decisioni 2004/25/CE, 2004/280/CE, 2004/433/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 40, 2004/379/CE, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 1, 2004/439/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 76, 2004/440/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 79, e 2004/449/CE, rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 69, nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (12).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38.
(3) GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60.
(4) GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60.
(5) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 48.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(7) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 51.
(9) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 93.
(10) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 97.
(11) GU L 155 del 30.4.2004, pag. 86.
(12) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.
1) |
Nella parte 4.1, ai punti 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) e 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio), e nella parte 8.1, ai punti 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) e 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
Nella parte 5.1, al punto 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), nella parte 6.1, al punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), e nella parte 8.1, al punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:
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3) |
Nella parte 6.2, al punto 40 (decisione 2001/471/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: «, modificata da:
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4) |
Nella parte 6.2, dopo il punto 47 (decisione 2003/774/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
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5) |
Nella parte 7.2, al punto 19 (decisione 2002/657/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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6) |
Nella parte 7.2, dopo il punto 21 (regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione) è inserito il seguente punto:
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7) |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 7.2, dopo il punto 39 (decisione 2000/629/CE della Commissione, soppressa) è inserito il seguente punto:
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8) |
Nella parte 8.1, dopo il punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:
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9) |
Nella parte 8.1, il testo del punto 1 (direttiva 72/462/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 14 gennaio 2006. |
10) |
Nella parte 9.2, dopo il punto 2 (direttiva 2002/4/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
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