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Document 22005D0032
Decision of the EEA Joint Committee No 32/2005 of 11 March 2005 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 198 del 28.7.2005, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 198/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEE n. 32/2005
dell'11 marzo 2005
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2005 dell'8 febbraio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'accordo, allegato II, capitolo XIII, dopo il punto 15u (direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:
«15v. 32004 L 0033: direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 161 del 23.6.2005, pag. 15.
(2) GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.