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Document 22005D0024

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

GU L 161 del 23.6.2005, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/24(1)/oj

23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 24/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento interno del Comitato misto SEE è stato adottato con la decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994 (1).

(2)

A seguito dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2), i testi degli atti della Comunità europea da integrare negli allegati all'accordo sono redatti dall'Unione europea nelle lingue finnico e svedese e le decisioni del Comitato misto SEE che modificano gli allegati o i protocolli dell'accordo nelle lingue finnico e svedese sono pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Nizza (3), la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è ora denominata Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(4)

Facendo seguito all'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo («accordo di allargamento del SEE») (4) siglato il 14 ottobre 2003 al Lussemburgo, occorre modificare di conseguenza l'elenco delle lingue dell'accordo.

(5)

Poiché l'accordo di allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore, pur essendo applicabile a titolo provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto,

DECIDE:

Articolo 1

1.

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«I testi degli atti della Comunità europea da incorporare negli allegati dell'Accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'Accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»

2.

L'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'Accordo sono pubblicate in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.

(2)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21 come modificato dal GU L 1, 1.1.1995, pag. 1.

(3)  GU C 80 del 10.3.2001, pag. 26.

(4)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.


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