Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0018

    Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    GU L 161 del 23.6.2005, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/18(2)/oj

    23.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 161/41


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 18/2005,

    dell'8 febbraio 2005,

    che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 173/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

    1.

    «Al punto 2el (decisione 2000/40/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

    “—

    32004 D 0669: Decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16).”;

    2.

    Dopo il punto 2ex (decisione 2003/287/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

    “2ey.

    32004 D 0669: Decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16).”»

    Articolo 2

    I testi della decisione 2004/669/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    Richard WRIGHT


    (1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 25.

    (2)  GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    Top