Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0016

    Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 161 del 23.6.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/16(2)/oj

    23.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 161/37


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 16/2005,

    dell'8 febbraio 2005,

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 (1).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2) è stato integrato nel presente accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004, con adeguamenti.

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (4),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 66o (regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

    «66p.

    32003 R 1702: Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

    66q.

    32003 R 2042: Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1702/2003 e n. 2042/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    Richard. WRIGHT


    (1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

    (2)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 243 del, 27.9.2003, pag. 6..

    (4)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

    (5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    Top