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Document 22005D0014
Decision of the EEA Joint Committee No 14/2005 of 8 February 2005 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
GU L 161 del 23.6.2005, p. 33–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 161/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 14/2005,
dell'8 febbraio 2005,
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 56ba (direttiva 96/40/CE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:
«56bb. |
32004 R 0725: Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 725/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.
(2) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.