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Document 22005D0012
Decision of the EEA Joint Committee No 12/2005 of 8 February 2005 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
GU L 161 del 23.6.2005, p. 29–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 161/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 12/2005,
dell'8 febbraio 2005,
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2004, del 3 dicembre 2004 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 24. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2004/384/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, relativa a taluni elementi che devono figurare nel prospetto semplificato conformemente allo schema C di cui all'allegato I della direttiva 85/611/CEE (3) del Consiglio, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 30, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 39 (raccomandazione 2000/408/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:
«40. |
32004 H 0383: Raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 33), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 24. |
41. |
32004 H 0384: Raccomandazione 2004/384/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, relativa a taluni elementi che devono figurare nel prospetto semplificato conformemente allo schema C di cui all'allegato I della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 42), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 30.» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2004/383/CE, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 24 e della raccomandazione 2004/384/CE, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 30, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 19.
(2) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 33.
(3) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 42.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.