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Document 22005D0010

    Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2005, dell’8 febbraio 2005, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

    GU L 161 del 23.6.2005, p. 22–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; abrog. impl. da 22011D0076

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/10(2)/oj

    23.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 161/22


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 10/2005,

    dell’8 febbraio 2005,

    che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2004, del 3 dicembre 2004 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2).

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il punto 2 (regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio) dell’allegato VI dell’accordo è modificato come segue:

    1.

    è inserito il seguente trattino:

    «—

    32003 R 1851: Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003 (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3).»

    2.

    La dicitura iniziale dell’adattamento b) è sostituita dal testo seguente:

    «L’allegato 2 è modificato come segue:»

    3.

    Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell’adattamento b) è inserito il testo seguente:

    «A)

    La sezione “D. GERMANIA” è modificata come segue:

    1.

    Il testo del paragrafo 2(a)(i) è così modificato:

    i)

    Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    “—

    qualora l’interessato risieda in Islanda o nei Paesi Bassi, oppure sia cittadino islandese o dei Paesi Bassi residente nel territorio di una parte non contraente:

    Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

    ii)

    Il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

    “—

    qualora l’interessato risieda in Danimarca, Finlandia, Norvegia o Svezia, oppure sia cittadino danese, finlandese, norvegese o svedese residente nel territorio di una parte non contraente:

    Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

    iii)

    Il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

    “—

    qualora l’interessato risieda in Grecia o nel Liechtenstein, oppure sia cittadino greco o del Liechtenstein residente nel territorio di una parte non contraente:

    Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

    2.

    Il testo del paragrafo 2(b)(i) è così modificato:

    i)

    Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    “—

    qualora l’ultimo contributo a norma della legislazione di un’altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico islandese o dei Paesi Bassi:

    Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

    ii)

    Il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

    “—

    qualora l’ultimo contributo a norma della legislazione di un’altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico danese, finlandese, norvegese o svedese:

    Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

    iii)

    Il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

    “—

    qualora l’ultimo contributo a norma della legislazione di un’altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico greco o del Liechtenstein:

    Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

    B)

    Alla fine dell’allegato 2 è aggiunto il testo seguente:»

    4.

    La dicitura iniziale dell’adattamento c) è sostituita dal testo seguente:

    «L’allegato 3 è modificato come segue:»

    5.

    Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell’adattamento c) è inserito il testo seguente:

    «A)

    La sezione “D. GERMANIA” è così modificata:

    1.

    Il testo del paragrafo 3(a)(v) è sostituito dal seguente:

    “rapporti con Islanda e Paesi Bassi:

    Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

    2.

    Il testo del paragrafo 3(a)(vi) è sostituito dal seguente:

    “rapporti con Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia:

    Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

    3.

    Il testo del paragrafo 3(a)(viii) è sostituito dal seguente:

    “rapporti con Grecia e Liechtenstein:

    Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

    B)

    Alla fine dell’allegato 3 è aggiunto il testo seguente:»

    6.

    La dicitura iniziale dell’adattamento d) è sostituita dal testo seguente:

    «L’allegato 4 è così modificato:»

    7.

    Il seguente testo è inserito prima della voce relativa al Liechtenstein:

    «A)

    La sezione “D. GERMANIA” è così modificata:

    1.

    Il testo del paragrafo 3(b)(ii) è sostituito dal seguente:

    “rapporti con Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia:

    Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

    2.

    Il testo del paragrafo 3(b)(iv) è sostituito dal seguente:

    “rapporti con Grecia e Liechtenstein:

    Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

    3.

    Il testo del paragrafo 3(b)(vii) è sostituito dal seguente:

    “rapporti con Islanda e Paesi Bassi:

    Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

    B)

    Il seguente testo è aggiunto alla sezione “R. Austria”:»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 1851/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    Richard. WRIGHT


    (1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 17.

    (2)  GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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