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Document 22005D0010
Decision of the EEA Joint Committee No 10/2005 of 8 February 2005 amending Annex VI (Social security) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2005, dell’8 febbraio 2005, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2005, dell’8 febbraio 2005, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE
GU L 161 del 23.6.2005, p. 22–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; abrog. impl. da 22011D0076
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 161/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 10/2005,
dell’8 febbraio 2005,
che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2004, del 3 dicembre 2004 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2). |
DECIDE:
Articolo 1
Il punto 2 (regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio) dell’allegato VI dell’accordo è modificato come segue:
1. |
è inserito il seguente trattino:
|
2. |
La dicitura iniziale dell’adattamento b) è sostituita dal testo seguente: «L’allegato 2 è modificato come segue:» |
3. |
Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell’adattamento b) è inserito il testo seguente:
|
4. |
La dicitura iniziale dell’adattamento c) è sostituita dal testo seguente: «L’allegato 3 è modificato come segue:» |
5. |
Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell’adattamento c) è inserito il testo seguente:
|
6. |
La dicitura iniziale dell’adattamento d) è sostituita dal testo seguente: «L’allegato 4 è così modificato:» |
7. |
Il seguente testo è inserito prima della voce relativa al Liechtenstein:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1851/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard. WRIGHT
(1) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 17.
(2) GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.