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Document 22005D0003
Decision of the EEA Joint Committee No 3/2005 of 8 February 2005 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 161 del 23.6.2005, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 161/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 3/2005,
dell'8 febbraio 2005,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2004 del 3 dicembre 2004 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (2), rettificata dalla GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al 19o trattino del punto 1 (direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/78/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 3.
(2) GU L 153 del 30.4.2004, pag. 100.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.