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Document 22004D0139

    Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 102 del 21.4.2005, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/139(2)/oj

    21.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 102/1


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 139/2004,

    del 29 ottobre 2004,

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2004 del 9 luglio 2004 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (5).

    (6)

    La decisione 2004/217/CE abroga la decisione 91/516/CEE della Commissione (6), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente.

    1)

    Dopo il punto 14a (direttiva 96/25/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

    «14b.

    32004 D 0217: decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31).»

    2)

    Dopo il punto 1zj [regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

    «1zk.

    32004 R 0277: regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20).

    1zl.

    32004 R 0278: regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22).

    1zm.

    32004 R 0490: regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23).»

    3)

    Il testo del punto 6 (decisione 91/516/CEE della Commissione) è soppresso.

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 490/2004 e della decisione 2004/217/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kjartan JÓHANNSSON


    (1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 17.

    (2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20.

    (3)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22.

    (4)  GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.

    (5)  GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23.

    (6)  GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

    (7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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