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Document 22004D0138

    Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

    GU L 342 del 18.11.2004, p. 30–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/138(2)/oj

    18.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/30


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 138/2004

    del 29 ottobre 2004

    che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo 3 dell'accordo, come modificato dalla decisione n. 140/2001 del comitato misto SEE (1), determina il regime di scambio per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

    (2)

    In contemporanea con l'adozione della decisione n. 140/2001, la Comunità europea e la Norvegia hanno indicato in una dichiarazione comune che la componente non agricola dei dazi doganali sui prodotti della tabella I del protocollo 3 deve essere soppressa. Su questa base, si sono svolte discussioni tra la Commissione e funzionari norvegesi, che si sono concluse l’11 marzo 2004.

    (3)

    Dopo l’adozione della decisione n. 140/2001 sono state introdotte modifiche tecniche nelle nomenclature tariffarie.

    (4)

    L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo 3 dell’accordo prevede che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del protocollo 3 dell’accordo possono essere adeguati dal Comitato misto SEE in base a concessioni reciproche.

    (5)

    In seguito alla conclusione delle discussioni in data 11 marzo 2004 ed alle modifiche tecniche introdotte nelle nomenclature tariffarie, gli allegati I e III della tabella I del protocollo 3 dell'accordo dovrebbero essere modificati,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:

    1)

    all’allegato I della tabella I, i paragrafi 4-6 e 8 sono sostituiti dai paragrafi 4-6 e 8 dell’allegato I della presente decisione;

    2)

    all’appendice dell’allegato I della tabella I, la voce «1904 90 90» è sostituita dalla voce «1904 90 80»;

    3)

    all’allegato III della tabella I, i paragrafi 2, 7 e 9-19 sono sostituiti dai paragrafi 2, 7 e 9-11 dell’allegato II della presente decisione;

    4)

    al paragrafo 6 dell’allegato III della tabella I, la voce «cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole) precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi» è sostituita dalla voce «cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini) precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi»;

    5)

    all’appendice dell’allegato III della tabella I, la voce «1905.3002» è sostituita dalla voce «1905.3200».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (2).

    Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2004.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kjartan JÓHANNSSON


    (1)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

    (2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO I

    della decisione n. 138/2004 del comitato misto SEE

    I seguenti paragrafi sostituiscono i paragrafi 4-6 e 8 dell’allegato I della tabella I del protocollo 3:

    «4)

    I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

    Codice NC

    Dazio applicato

    Osservazioni

    0501 00 00

    Zero

     

    0502 10 00

    Zero

     

    0502 90 00

    Zero

     

    0503 00 00

    Zero

     

    0505 10 10

    Zero

     

    0505 10 90

    Zero

     

    0505 90 00

    Zero

     

    0507 10 00

    Zero

     

    0507 90 00

    Zero

     

    0508 00 00

    Zero

     

    0509 00 10

    Zero

     

    0509 00 90

    Zero

     

    0510 00 00

    Zero

     

    1302 14 00

    Zero

     

    1302 19 30

    Zero

     

    1302 19 91

    Zero

     

    ex 1302 20 10

    18,6 %

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

    ex 1302 20 90

    10,9 %

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

    1401 10 00

    Zero

     

    1401 20 00

    Zero

     

    1401 90 00

    Zero

     

    1402 00 00

    Zero

     

    1403 00 00

    Zero

     

    1404 10 00

    Zero

     

    1404 90 00

    Zero

     

    1517 10 10

    0 % + 26,1 EUR/100 kg

     

    1517 90 10

    0 % + 26,1 EUR/100 kg

     

    1517 90 93

    Zero

     

    1702 50 00

    Zero

     

    1702 90 10

    Zero

     

    1704 90 10

    Zero

     

    1806 10 15

    Zero

     

    1901 90 91

    Zero

     

    1902 20 10

    8,2 %

     

    2001 90 60

    Zero

     

    ex 2006 00 38

    9,12 EUR/100 kg

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    ex 2006 00 99

    9,12 EUR/100 kg

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2007 10 10

    13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

     

    2007 10 91

    13,14 %

     

    2007 10 99

    15,15 %

     

    2007 91 10

    11,64 % + 22,31 EUR/100 kg

     

    2007 91 30

    11,64 % + 4,07 EUR/100 kg

     

    2007 91 90

    18,90 %

     

    2007 99 10

    19,53 %

     

    2007 99 20

    13,98 % + 19,11 EUR/100 kg

     

    2007 99 31

    13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

     

    2007 99 33

    13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

     

    2007 99 35

    13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

     

    2007 99 39

    7 % + 22,31 EUR/100 kg

     

    2007 99 55

    13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

     

    ex 2007 99 57

    13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

    Crema e pasta di castagne

    ex 2007 99 57

    7 % + 4,07 EUR/100 kg

    Crema e pasta di prodotti diversi dalle castagne

    2007 99 91

    20,97 %

     

    2007 99 93

    13,14 %

     

    2007 99 98

    16,31 %

     

    2008 11 10

    Zero

     

    2008 11 92

    Zero

     

    2008 11 96

    Zero

     

    2102 10 10

    Zero

     

    2102 10 90

    Zero

     

    2102 20 11

    Zero

     

    2102 20 19

    Zero

     

    2102 20 90

    Zero

     

    2102 30 00

    Zero

     

    2103 20 00

    Zero

     

    ex 2103 30 90

    Zero

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

    2103 90 30

    Zero

     

    2103 90 90

    Zero

     

    2104 10 10

    Zero

     

    2104 10 90

    Zero

     

    2104 20 00

    Zero

     

    2106 10 20

    12,4 %

     

    2106 90 10

    24,25 EUR/100 kg

     

    2106 90 20

    16,8 % min. 0,97 EUR/% vol/hl

     

    2106 90 92

    Zero

     

    2202 10 00

    Zero (1)

     

    2202 90 10

    Zero (1)

     

    2203 00 01

    Zero

     

    2203 00 09

    Zero

     

    2203 00 10

    Zero

     

    2205 10 10

    Zero

     

    2205 10 90

    Zero

     

    2205 90 10

    Zero

     

    2205 90 90

    Zero

     

    2207 20 00

    9,9 EUR/hl

     

    2208 40 11

    Zero

     

    2208 40 31

    Zero

     

    2208 40 39

    Zero

     

    2208 40 51

    Zero

     

    2208 40 91

    Zero

     

    2208 40 99

    Zero

     

    2208 50 11

    Zero

     

    2208 50 19

    Zero

     

    2208 50 91

    Zero

     

    2208 50 99

    Zero

     

    2208 60 11

    Zero

     

    2208 60 19

    Zero

     

    2208 60 91

    Zero

     

    2208 60 99

    Zero

     

    2208701011

    Zero

    Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

    2208709011

    Zero

    Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

    2208905610

    Zero

    Aquavit

    2208907710

    Zero

    Aquavit

    2209 00 11

    3,10 EUR/hl

     

    2209 00 19

    2,33 EUR/hl

     

    2209 00 91

    2,49 EUR/hl

     

    2209 00 99

    1,50 EUR/hl

     

    2402 10 00

    12,60 %

     

    2402 20 10

    Zero

     

    2402 20 90

    27,95 %

     

    2402 90 00

    27,95 %

     

    2403 10 10

    36,35 %

     

    2403 10 90

    36,35 %

     

    2403 91 00

    8,05 %

     

    2403 99 10

    20,2 %

     

    2403 99 90

    Zero

     

    3302 10 21

    5,8 %

     

    3501 10 10

    Zero

     

    3501105010

    Zero

    Aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 50 %

    3501105090

    2,9 %

    Aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale a 50 %

    3501 10 90

    8,7 %

     

    3501 90 10

    8,1 %

     

    3501 90 90

    6,2 %

     

    3505 10 50

    7,5 %

     

    5)

    La parte ad valorem dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:

     

    0403 10 51-0403 10 59

     

    0403 10 91-0403 10 99

     

    0403 90 71-0403 90 79

     

    0403 90 91-0403 90 99

     

    0710 40 00

     

    0711 90 30

     

    1704 10

     

    1704 90 30-1704 90 99

     

    1806 10 20-1806 10 90

     

    1806 20 10-1806 20 50

     

    1806 20 70

     

    1806 20 80

     

    1806 20 95

     

    1806 31 00

     

    1806 32

     

    1806 90 11-1806 90 50

     

    1806 90 60 10

     

    1806 90 60 90

     

    1806 90 70 10

     

    1806 90 70 90

     

    1806 90 90 11

     

    1806 90 90 19

     

    1806 90 90 91

     

    1806 90 90 99

     

    1901 10 00

     

    1901 20 00

     

    1901 90 11

     

    1901 90 19

     

    1901 90 99

     

    1902 11 00

     

    1902 19

     

    1902 20 91

     

    1902 20 99

     

    1902 30

     

    1902 40

     

    1903 00 00

     

    1904

     

    1905

     

    2001 90 30

     

    2001 90 40

     

    2004 10 91

     

    2004 90 10

     

    2005 20 10

     

    2005 80 00

     

    2008 99 85

     

    2008 99 91

     

    2101 12 98 91

     

    2101 20 98 90

     

    2101 30 19

     

    2101 30 99

     

    2105 00

     

    2106 10 80

     

    2106 90 98

     

    2202 90 91-2202 90 99

     

    3302 10 29

     

    3505 10 10

     

    3505 10 90

     

    3505 20

     

    3809 10.

    6)

    La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:

     

    2905 44

     

    3824 60

    8)

    I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1o gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.»


    (1)  L’aliquota zero è temporaneamente sospesa. Per l’Islanda si applicano i regimi preferenziali previsti dal protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda (aliquota di dazio pari a zero). Per la Norvegia il protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Norvegia verrà adattato per includere una quota libera da dazio sulle importazioni di simili prodotti dalla Norvegia verso la Comunità.


    ALLEGATO II

    della decisione n. 138/2004 del Comitato misto SEE

    I seguenti paragrafi sostituiscono i paragrafi 2, 7 e 9-19 dell’allegato III della tabella I del protocollo 3:

    «2)

    I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1o gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

    7)

    I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

    Codice tariffario norvegese

    Designazione delle merci

    Dazio applicato (NOK/kg)

    05.01

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; residui di capelli umani

    Zero

    05.02

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

    Zero

    05.03

    Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

    Zero

    05.05

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    Zero

    05.07

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    Zero

    05.08

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    Zero

    05.09

    Spugne naturali di origine animale

    Zero

    05.10

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    Zero

    07.10

    Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

    – granturco dolce

     

    .4010

    – – destinato all'alimentazione

    1,73

    .4090

    – – altro

    Zero

    07.11

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    – altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi:

    – – granturco dolce

     

    .9011

    – – – destinato all'alimentazione

    1,73

    .9020

    – – – altro

    Zero

    13.02

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

    – succhi ed estratti vegetali:

     

    .1400

    – – di piretro o di radici delle piante da rotenone

    – – altri:

    Zero

    .1903

    – – – miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

    Zero

    .1904

    – – – per uso terapeutico o profilattico (medicinale)

    – sostanze pectiche, pectinati e pectati:

    Zero

    ex ex .2000

    – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

    Zero

    14.01

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

    Zero

    14.02

    Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:

    Zero

    14.03

    Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio : saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

    Zero

    14.04

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

     

    .1000

    – materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

    Zero

    .9000

    – altri

    Zero

    15.17

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:

    – margarina, esclusa la margarina liquida:

    – – altre:

    – – – animale:

     

    .1021

    – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    – – – vegetale:

    14,5 %

    .1031

    – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    – altre:

    – – altre:

    – – – margarina liquida:

    14,5 %

    .9032

    – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    – – – miscele liquidi commestibili di oli animali e vegetali consistenti essenzialmente in oli vegetali:

    14,5 %

    .9041

    – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    – – – altre:

    10,2 %

    .9091

    – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    Zero

    ex ex .9098

    – – – – miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    Zero

    15.20

    Glicerolo “glicerina” greggia; acque e liscivie glicerinose

     

    .0010

    – per uso alimentare

    3,79

    15.22

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

     

    .0011

    – per uso alimentare

    3,79

    17.02

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    – fruttosio chimicamente puro

     

    .5010

    – – per uso alimentare

    1,37

    .5090

    – – altri

    – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

    Zero

    ex ex .9022

    – – maltosio chimicamente puro per uso alimentare

    1,37

    ex ex .9099

    – – maltosio chimicamente puro per uso non alimentare

    Zero

    18.06

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

     

    .1000

    – cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Zero

    19.01

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove:

    – preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

     

    .1010

    – – a base di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04

    – altre:

    5,10 (1)

    .9010

    – – estratti di malto

    Zero

    19.04

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

    – prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

     

    .1010

    – – “corn flakes”

    – – altri:

    Zero

    .1091

    – – – popcorn

    Zero

    .1099

    – – – altri

    – altri:

    – – riso precotto non contenente alcun ingrediente aggiunto:

    Zero

    .9010

    – – – per uso alimentare

    1,11

    .9020

    – – – altri

    Zero

    19.05

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie e essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

     

    .2000

    – pane con spezie (panpepato)

    0,75

    20.01

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    – altri:

    – – ortaggi o legumi:

    – – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

     

    .9031

    – – – – per uso alimentare

    1,73

    .9041

    – – – – altri

    – – – altri:

    Zero

    .9062

    – – – – cuori di palma

    2,22

    .9063

    – – – – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2,22

    20.04

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:

    – altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    – granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

     

    .9011

    – – – per uso alimentare

    1,73

    .9020

    – – – altro

    Zero

    20.05

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:

    – granturco dolce (Zea mays var. Saccharata):

     

    .8010

    – – per uso alimentare

    1,73

    .8090

    – – altro

    Zero

    20.06

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

    – altri prodotti:

     

    ex ex .0031

    – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso alimentare

    1,94

    ex ex .0031

    – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso non alimentare

    Zero

    ex ex .0091

    – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso alimentare

    1,94

    ex ex .0091

    – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso non alimentare

    Zero

    20.07

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    – preparazioni omogeneizzate:

     

    .1001

    – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    5,30

    ex ex .1009

    – – altre, non contenenti zuccheri o altri dolcificanti, ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

    3,28

    ex ex .1009

    – – altre

    – altre:

    – – di agrumi:

    4,55

    .9110

    – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Zero

    .9190

    – – – altre

    – – altre:

    – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    Zero

    .9902

    – – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

    Zero

    ex ex .9903

    – – – – di mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea), mirtillo (Vaccinium myrtillus), altre bacche della specie Vaccinium o mora della torba (linea tariffaria norvegese 0810.9010), o miscugli di tali bacche

    1,76

    ex ex .9903

    – – – – altre

    – – – altre:

    5,30

    .9907

    – – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

    Zero

    ex ex .9908

    – – – – ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

    1,76

    ex ex .9908

    – – – – altre

    5,30

    20.08

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

    – frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

    – – arachidi:

     

    .1110

    – – – burro di arachidi

    – – – altre:

    Zero

    .1180

    – – – – per uso alimentare

    1,69

    .1191

    – – – – altre

    – altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19:

    – – cuori di palma:

    Zero

    .9110

    – – – per uso alimentare

    – – altre:

    4,67

    ex ex .9903

    – – – granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) per uso alimentare

    2,67

    21.01

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

    – estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

    – – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

     

    ex ex .1202

    – – – preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

    Zero

    ex ex .1209

    – – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

    – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

    Zero

    ex ex .2010

    – – estratti essenze e concentrati di tè, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

    – – altre:

    Zero

    ex ex .2091

    – – – preparazioni a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

    Zero

    ex ex .2099

    – – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

    Zero

    ex ex .3000

    – succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta, estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

    Zero

    21.02

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere, preparati:

    – lieviti vivi:

     

    .1010

    – – lieviti madre

    Zero

    .1020

    – – lieviti di panificazione, liquidi, pressati o secchi

    Zero (2)

    .1090

    – – altri

    – lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

    Zero

    .2010

    – – lieviti per uso alimentare

    2,58

    .2020

    – – altri lieviti inattivi

    Zero

    .2031

    – – altri microrganismi monocellulari morti, per uso alimentare

    2,58

    .2040

    – – altri microrganismi monocellulari morti, per uso non alimentare

    Zero

    .3000

    – lieviti in polvere preparati

    Zero

    21.03

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

    – salsa “Ketchup” ed altre salse al pomodoro

     

    .2010

    – – tomato ketchup

    – farina di senape e senape preparata:

    – – senape preparata:

    Zero

    .3009

    – – – senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

    Zero

    21.04

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

    – preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

    – – in recipienti a chiusura ermetica:

    – – – brodi di carne

     

    .1011

    – – – brodi di carne, disseccati

    Zero

    21.05

    Gelati, anche contenenti cacao:

    – altri

     

    .0090

    – – altri

    Zero

    21.06

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    – altre:

     

    .9010

    – – preparazioni composte non alcoliche (dette “estratti concentrati”) a base di prodotti della voce 13.02, per la fabbricazione di bevande

    Zero

    .9020

    – – preparazioni a base di succo di mela o di ribes nero, per la fabbricazione di bevande

    – – altre preparazioni dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

    8,73 %

    .9039

    – – – diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

    – – caramelle e gomma da masticare, non contenenti zuccheri:

    Zero

    .9041

    – – – caramelle

    – – – gomma da masticare:

    Zero

    .9043

    – – – – gomma da masticare contenente nicotina

    Zero

    .9044

    – – – – altre

    – – altre:

    – – – succedanei della crema di latte

    Zero

    .9051

    – – – – secchi

    5,83

    .9052

    – – – – liquidi

    2,92

    22.02

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09:

     

    .1000

    – acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    – altre:

    Zero

    .9010

    – – vini non alcolici

    Zero

    .9020

    – – birra non alcolica (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol)

    Zero

    .9090

    – – altre

    Zero

    22.03

    Birra di malto

    Zero

    22.05

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

    Zero

    22.07

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

     

    .2000

    – alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    Zero

    22.08

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

     

    .4000

    – rum e tafia

    Zero

    .5000

    – gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

    Zero

    .6000

    – vodka

    – liquori:

    Zero

    ex ex .7000

    – – liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 5 %

    – altri:

    Zero

    .9003

    – – aquavit (spiriti distillati aromatizzati con semi di cumino)

    Zero

    22.09

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

    Zero

    24.02

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

    – sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:

     

    .1001

    – – sigari

    Zero

    .1009

    – – altri

    Zero

    .2000

    – sigarette contenenti tabacco

    Zero

    .9000

    – altre

    Zero

    24.03

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:

     

    .1000

    – tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

    – altri:

    Zero

    .9100

    – – tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”

    – – altri:

    Zero

    .9910

    – – – estratti e sughi di tabacco

    Zero

    .9990

    – – – altri

    Zero

    29.05

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    – altri polialcoli:

     

    .4300

    – – mannitolo

    Zero

    .4400

    – – D-glucitolo (sorbitolo)

    Zero

    33.02

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

     

    .1000

    – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

    Zero

    35.05

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    – destrina ed altri amidi e fecole modificati:

     

    .1001

    – – altri amidi e fecole esterificati o eterificati

    7,40 (3)

    .1009

    – – altri

    7,40 (3)

    .2000

    – colle

    Zero

    38.09

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

     

    .1000

    – a base di sostanze amidacee

    Zero

    38.24

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

     

    .6000

    – sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

    Zero

    9)

    Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto i codici norvegesi 1901.2097 e 1901.2098 (altre miscele per la preparazione di prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905) e dichiarati privi di glutine, destinati all'alimentazione di persone affette da celiachia, è di 0,37 NOK/kg.

    10)

    Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese ex ex 2008.9903 [granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. Saccharata) per uso non alimentare] è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 12 NOK/kg.

    11)

    Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese 2106.9060 (grassi emulsionati e prodotti simili aventi tenore, in peso, di materie grasse commestibili provenienti dal latte superiore a 15 %) è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 7 NOK/kg.»


    (1)  L’elemento agricolo si basa sulla composizione standard di cui al protocollo 2 dell’ALS.

    (2)  Il regime di dazio libero si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

    (3)  Per usi tecnici, il dazio doganale è uguale a zero.


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