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Document 22004D0137

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2004, del 24 settembre 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

GU L 64 del 10.3.2005, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/137/oj

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

La decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (2), è stata integrata nell'accordo tramite la decisione del Comitato misto SEE n. 164/2003 del 7 novembre 2003 (3).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere il settore specifico «COOPENER» del programma e le relative azioni.

(4)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 2e, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2005, al settore specifico ‘COOPENER’ e alle relative azioni del programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

(3)  GU L 41 del 12.2.2004, pag. 67.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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