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Document 22004D0119

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 64 del 10.3.2005, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/119(2)/oj

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/859/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante modifica della decisione 2002/106/CE con riguardo all'istituzione di una prova discriminatoria per la peste suina classica (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/886/CE della Commissione, del 10 dicembre 2003, che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5).

(6)

La decisione 2003/828/CE abroga la decisione 2003/218/CE (6), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dall'accordo.

(7)

La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1874/2003 e delle decisioni 2003/828/CE, 2003/859/CE e 2003/886/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 14.

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12.

(3)  GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41.

(4)  GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 55.

(5)  GU L 332 del 19.12.2003, pag. 53.

(6)  GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 119/2004

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1.

Nella parte 3.2, al punto 23 (decisione 2002/106/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32003 D 0859: decisione 2003/859/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003 (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 55).»

2.

Nella parte 3.2, dopo il punto 29 (decisione 2003/466/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«30.

32003 D 0828: decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41).»

3.

Nella parte 3.2, il punto 27 (decisione 2003/218/CE della Commissione) è soppresso.

4.

Nella parte 4.2, dopo il punto 73 (decisione 2003/466/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«74.

32003 D 0886: decisione 2003/886/CE della Commissione, del 10 dicembre 2003, che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 53).»

5.

Nella parte 7.2, dopo il punto 20 (decisione 2003/100/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«21.

32003 R 1874: regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12).»


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