Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0112

Decisione del comitato misto SEE N. 112/2004 del 9 luglio 2004 che modifica l'Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

GU L 376 del 23.12.2004, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/112(2)/oj

23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 376/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2004

del 9 luglio 2004

che modifica l'Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XVIII dell'accordo è modificato nel modo seguente:

1.

Al punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32002 L 0073: direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).»

2.

L'adattamento del punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) è modificato nel modo seguente:

a)

L'adattamento presente è preceduto dalla lettera a).

b)

Dopo l'adattamento a), è inserito il seguente adattamento:

«b)

All'articolo 2, paragrafo 8, le parole «ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato» sono sostituite da quanto segue:

«allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali,»»

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/73/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Top