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Document 22004D0112
Decision of the EEA Joint Committee No 112/2004 of 9 July 2004 amending Annex XVIII (Health and safety at work, labour law, and equal treatment for men and women) to the EEA Agreement
Decisione del comitato misto SEE N. 112/2004 del 9 luglio 2004 che modifica l'Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
Decisione del comitato misto SEE N. 112/2004 del 9 luglio 2004 che modifica l'Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
GU L 376 del 23.12.2004, p. 49–50
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 112/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XVIII dell'accordo è modificato nel modo seguente:
1. |
Al punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue: «, modificata da:
|
2. |
L'adattamento del punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) è modificato nel modo seguente:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2002/73/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.