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Document 22004D0063
Decision of the EEA Joint Committee No 63/2004 of 26 April 2004 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2004, del 26 aprile 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2004, del 26 aprile 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
GU L 277 del 26.8.2004, p. 179–179
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
26.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/179 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2004
del 26 aprile 2004
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/2004 del Comitato misto SEE, del 6 febbraio 2004 (1). |
(2) |
Con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004, è stato inserito nel presente accordo, con adeguamenti nazionali specifici, il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente punto:
«66j. |
32003 R 1217: Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 44).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1217/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 aprile 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
P. WESTERLUND
(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 42.
(2) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 44.
(4) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.